Statuto della Fondazione Alma

Repertorio numero 21.677            Raccolta numero 3.466    

ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO – REPUBBLICA ITALIANA
 
L’anno duemilasei, il giorno ventinove del mese di giugno, in Venezia-Mestre, nel mio studio sito in Via Manin numero 4.

Avanti a me Dott.ssa LUCIA TIRALOSI, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, assistito dai testimoni:- Vio Iride, impiegata, nata a Venezia il 23 maggio 1952, residente a Spinea (VE), Viale Viareggio numero 44;- Pattarello Emanuela, impiegata, nata a Mirano (VE) il 27 ottobre 1958 e residente a Scaltenigo di Mirano (VE), Via Caltana numero 205/B. 

SONO PRESENTI  

– MAROTTA Umberto, dirigente, nato a Napoli il 14 novembre 1951, residente a Venezia Mestre in Viale Garibaldi, numero 76, codice fiscale MRT MRT 51S14 F839Q, cittadino italiano;

– BONI Renata, pensionata, nata a Venezia il 22 gennaio 1954, residente a Venezia Mestre in Viale Garibaldi, numero 76, codice fiscale BNO RNT 54A62 L736Z, cittadina italiana;

– CAGNIN Pierpaolo, commercialista, nato a Venezia il 29 luglio 1958, residente a Venezia Mestre in Piazza XXVII Ottobre, numero 34, codice fiscale CGN PPL 58L29 L736Y, cittadino italiano;

– MARCHIORI Federico, impiegato, nato a Venezia il 16 ottobre 1961, residente a Venezia Favaro Veneto, in Via Altinia, numero 98, codice fiscale MRC FRC 61R16 L736L, cittadino italiano; 

– PEGORARO Alessandro, impiegato, nato a Venezia il 25 dicembre 1976, residente a Venezia Mestre in Via Virgilio, numero 5, codice fiscale PGR LSN 76T25 L736V, cittadino italiano;

– MOLIN Fabio, impiegato, nato a Venezia il 25 giugno 1979, residente a Venezia Mestre in Viale Garibaldi, numero 56/a, codice fiscale MLN FBA 79H25 L736C, cittadino italiano;

– DOLFIN Giancarlo, antiquario, nato a Venezia il 4 ottobre 1948, residente in Venezia Mestre in Via Antonio Lazzari, numero 22, codice fiscale DLF GCR 48R04 L736J, cittadino italiano;

– BONI Matteo, commercialista, nato a Venezia il 24 settembre 1975, residente in Venezia Mestre, Via Cardinal Massaia, numero 26, codice fiscale BNO MTT 75P24 L736V, cittadino italiano;

– MENEGANTE Stefano, impiegato, nato a Venezia il 7 gennaio 1958, residente in Venezia Mestre, Viale Garibaldi numero 109/a/6, codice fiscale  MNG SFN 58A07 L736T, cittadino italiano.Io notaio sono certo dell’identità personale  dei comparenti, i quali, premettono che:

– con atto da me Notaio ricevuto in data 21 dicembre 2004, repertorio numero 17.719, registrato all’Agenzia delle Entrate di Venezia 2 il 28 dicembre 2004 al numero 103786/1, è stata costituita la fondazione “FONDAZIONE ALVISE MAROTTA ONLUS”, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sigla “Fondazione Alma”;

– al fine di ottenere la personalità giuridica, è stata richiesta l’integrazione dell’atto costitutivo e la modifica/ristrutturazione dell’allegato statuto sociale che ne costituisce parte integrante.Tutto ciò premesso, che costituisce presupposto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i Comparenti, in presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono di integrare e modificare come segue il vigente atto costitutivo e statuto sociale:

1 – Viene costituita tra i signori MAROTTA Umberto, BONI Renata, CAGNIN Pierpaolo, MARCHIORI Federico, PEGORARO Alessandro, MOLIN Fabio, DOLFIN Giancarlo, BONI Matteo e MENEGANTE Stefano, la “FONDAZIONE ALVISE MAROTTA ONLUS”, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sigla “Fondazione Alma”.La Fondazione Alma, non ha scopo di lucro, è apolitica ed ha durata illimitata.

2 – La Fondazione ha sede nel Comune di Venezia, Via Colombo numero 50.  

3 – La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all’art.10, primo comma, lettera a, del decreto legislativo  4.12.1997 n° 460: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. La Fondazione ha lo scopo di prevenire e ridurre le diverse situazioni di disagio delle persone in situazioni di difficoltà, tramite il finanziamento e la realizzazione di ogni attività ritenuta utile a tal fine, in Italia e all’estero per onorare la memoria del giovane Alvise Marotta.

4 – La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l’osservanza delle norme contenute nello Statuto che al presente atto si allega sotto la lettera “A” per farne parte integrante.

5 – Il patrimonio iniziale della Fondazione, risulta costituito della somma di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) proveniente dal “Fondo Alvise Marotta” frutto di pubblica sottoscrizione, promossa dal Comitato Promotore, presieduto dal dott. Umberto Marotta, e che a partire dall’anno 2002 (duemiladue) ha promosso una raccolta fondi presso società, enti e persone fisiche per la formazione del patrimonio iniziale succitato. Il patrimonio iniziale di 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) euro risulta depositato sul conto corrente numero 1000/6054 presso la Cassa di Risparmio di Venezia, sede di Mestre. Ottenuto il riconoscimento giuridico l’Ente assegnatario entrerà nel possesso e nel godimento dei beni mobili e ciò per tutti i conseguenti diritti ed oneri.Dichiarano espressamente i Contraenti che l’attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.  

6 – Saranno  menzionati come “Fondatori” della Fondazione Alvise Marotta Onlus tutti coloro i quali siano sottoscrittori dell’Atto Costitutivo.

7 – Vengono qui nominati gli Organi della Fondazione Alvise Marotta Onlus, con scadenza sino all’approvazione del bilancio dell’anno 2007 (duemilasette), così come di seguito elencati:a

–  Consiglio di Amministrazione composto dai signori:

BONI Benedetta, nata a Dolo (VE) il 13 dicembre 1978, residente a Venezia Mestre in Via Fiume, numero 2/8;

BONI Renata e DOLFIN Giancarlo, sopra generalizzati;

GRANDESSO Claudio, nato a Venezia il 10 luglio 1974, residente a Venezia, Dorsoduro, 2062;

MARCHIORI Federico, MAROTTA Umberto, MENEGANTE Stefano, MOLIN Fabio e PEGORARO Alessandro, sopra generalizzati;

di essi il dott. Umberto Marotta viene nominato Presidente, la signora Renata Boni Vice Presidente e il dott. Claudio Grandesso Segretario Generale;

b – Collegio dei Sindaci composto dai signori: dott. Pierpaolo Cagnin, sopra generalizzato, presidente;dott. Matteo Boni e dott. Maurizio Nordio, sopra generalizzati, sindaci effettivi;

dott. Ivan Ervas, nato a Mariano Comense (CO) il 2 agosto 1974, residente a Milano, Meda, Via Adige, numero 20 edott. Mario Martinovich, nato a Venezia il 16 febbraio 1962, residente in Venezia, Dorsoduro numero 1572, sindaci supplenti.

8 – Il primo bilancio della fondazione si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque).

9 – Imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono a carico della fondazione, espressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell’art. 3 del D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346.Richiesto io Notaio ricevo quest’atto da me letto, unitamente all’allegato, in presenza dei testimoni, ai comparenti i quali lo approvano.Quest’atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte è completato da me Notaio su sette pagine di due fogli fin qui.F.TO: Umberto Marrotta  ”   Renata Boni  ”   Pierpaolo Cagnin  ”   Federico Marchiori  ”   Alessandro Pegoraro  ”   Fabio Molin  ”   Giancarlo Dolfin  ”   Matteo Boni  ”   Stefano Menegante  ”   Vio Iride, teste  ”   Emanuela Pattarello, teste  ”   Lucia TIRALOSI notaio (L.S.). 

ALLEGATO “A” ALL’ATTO 21.677/3.466 

STATUTO

Costituzione e denominazione

Art.l – E’ costituita la Fondazione “FONDAZIONE ALVISE MAROTTAONLUS”, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. La Fondazione potrà utilizzare per brevità la seguente dicitura:“Fondazione Alma”.La Fondazione Alma, non ha scopo di lucro, è apolitica ed ha durata illimitata.

Sede Art.2 La Fondazione ha sede nel Comune di Venezia. Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera può successivamente trasferire la sede della Fondazione altrove, purché in Italia.

Finalità Art.3 – La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all’art.l0, primo comma, lettera a, del decreto legislativo 4.12.1997 n° 460: assistenza sociale e socio—sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale. La Fondazione ha lo scopo di prevenire e ridurre le diverse situazioni di disagio delle persone in situazioni di difficoltà, tramite il finanziamento e la realizzazione di ogni attività ritenuta utile a tal fine, in Italia e all’estero per onorare la memoria del giovane Alvise Marotta.

Art.4 Per il conseguimento del proprio scopo la Fondazione gestisce i proventi del patrimonio, frutto di pubblica sottoscrizione ed altresì si premura di alimentare ii patrimonio con la ricerca di ulteriori sottoscrizioni private e pubbliche.

Art.5 La Fondazione può raccogliere ulteriori fondi finalizzati a particolari iniziative rientranti nelle proprie finalità.

Art.6 La Fondazione, si propone di finanziare iniziative sul territorio nazionale e internazionale, utilizzando in tal senso le somme rese annualmente disponibili con delibera del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo. In particolare, le iniziative riguarderanno le seguenti attività:

a) promozione e/o finanziamento di iniziative per la prevenzione e la riduzione del disagio di persone in situazione di difficoltà;

b) promozione e/o finanziamento di una rete dei centri di ascolto e di aiuto;

c) promozione e/o finanziamento di ricerche, incontri ed attività atte a far emergere le problematiche connesse alle diverse situazioni di disagio;

d) promozione e/o finanziamento di borse di studio , sussidi e premi a giovani studiosi meritevoli, in attesa di occupazione ed in particolare situazione di disagio economico;

e) promozione e/o finanziamento di iniziative socioculturali.

Art.7 Tutte tali attività istituzionali della Fondazione per fini solidaristici saranno rivolte esclusivamente a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art.8 La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse.Patrimonio e Entrate

Art.9 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) il fondo di dotazione iniziale, pervenuto in sede di costituzione e che ammonta a euro 250.000 (duecentocinquantamila);

b) i beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all’art.3;

c) le somme derivanti dai redditi che il Consiglio di amministrazione della Fondazione (delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio;

d) eventuali ulteriori apporti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art.l0 La Fondazione, al fine di preservare il valore del proprio patrimonio, può acquistare beni immobili e mobili. Tali beni saranno elencati nell’inventano che, tenuto a cura del Segretario Generale, sarà depositato presso la sede della Fondazione.

Art.ll La Fondazione ha il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di iniziative le cui finalità siano previste dallo statuto.

Art.12 La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o in alternativa per incrementare il proprio patrimonio.

Art.13 Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, per quanto non destinate a patrimonio:

a) pubbliche sottoscrizioni;

b) contributi di privati, enti, istituzioni, associazioni;

c) lasciti ed oblazioni;

d) entrate derivanti da iniziative varie di carattere culturale e formativo;

e) rendita derivante dall’impiego del patrimonio;

f) proventi da attività connesse o accessorie;

g) ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio.

Art.14 Le erogazioni liberali di denaro e le donazioni che non hanno una finalità specifica sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie, destinando comunque almeno il 10% (dieci per cento) delle medesime al fondo patrimoniale.

Albo dei Donatori Art.15 Saranno menzionati come Fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo.

Art.16 La qualifica di “Donatore” viene riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione e dà diritto:a) ad essere citato nell’Albo dei Donatori depositato ed adeguatamente pubblicizzato a cura della Fondazione;b) a partecipare al Comitato di Nomina.

Art.17 Possono essere Donatori quei soggetti, persone fisiche e/o giuridiche che elargiscono contributi. Gli Enti Pubblici e Privati iscritti fra i Donatori devono designare una persona a rappresentarli nel Comitato di Nomina, comunicando per iscritto il nominativo del designato al Presidente della Fondazione.Il nominativo potrà essere sostituito solo su comunicazione della nuova designazione pervenuta al Presidente dal rappresentante legale dell’Ente.

La qualifica di Donatore è temporanea e dì norma si riferisce all’anno in cui avviene la donazione, qualunque sia il giorno e il mese del versamento.Art.18 L’Albo dei “Donatori”, con evidenziate le informazioni relative al loro apporto, viene tenuto e aggiornato a cura del Segretario Generale presso la sede della Fondazione.

Art.19 I Donatori erogano un contributo annuale in favore della Fondazione Alma, per un importo da ciascun Donatore liberamente determinato.

Art.20 La qualifica di Donatore si perde per:— non aver versato alcun importo nel corso dell’anno. La decorrenza dell’esclusione è fissata al primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui non è stato eseguito alcun versamento;— recesso volontario che deve essere formalizzato per iscritto al Presidente e che ha effetto dal momento della presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione che dovrà avvenire nella prima riunione utile.- decisione del Consiglio di Amministrazione se il Donatore non tiene un comportamento conforme alle finalità della Fondazione o tali da determinare situazioni di pregiudizio o danno anche morale per la Fondazione, direttamente o indirettamente.

Organi Art.21 Sono organi della Fondazione:— Il Presidente;- Il comitato di Nomina;- Il Consiglio di Amministrazione;—

Il Collegio dei Sindaci. Art.22 Tutte le suddette cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese operative della Fondazione effettivamente sostenute e documentate.

Presidente Art.23 Il Presidente viene nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo e resta in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2007. Successivamente il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio stesso. Tale carica dura tre anni e la nomina può essere riconfermata. 

Art.24 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’amministrazione della stessa, compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni.

Art.25 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.Art.26 Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.Comitato di Nomina

Art.27 Il Comitato di Nomina è composto da tutti coloro che sono iscritti nell’albo dei donatori, in sede di apertura dei lavori del Comitato. Il Comitato di nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.Art.27-a Il Comitato di Nomina può essere convocato da:a — il presidente;b — la maggioranza del consiglio di amministrazione;

Art. 27-b Il Comitato di Nomina è validamente costituito in prima convocazione se vi partecipa almeno la metà dei propri membri, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Art. 27-c Il Comitato di Nomina delibera ogni tre anni, con voto palese e con la maggioranza dei voti presenti:a — gli indirizzi generali della Fondazione;b — la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;

Art. 27-d La Convocazione del Comitato di Nomina in prima e in seconda convocazione verrà effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione attraverso lettera, fax o posta elettronica. Le spese di invio graveranno sul bilancio della Fondazione, purchè regolarmente documentate. L’avviso di convocazione dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.

Art. 27—e Il Comitato di Nomina è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o dal Donatore presente più anziano.

Art. 27 —f Il Presidente del Comitato di Nomina nomina un Segretario che ha l’obbligo di redigere il verbale. Le discussioni e le deliberazioni del Comitato di Nomina sono riassunte nel verbale che, redatto dal Segretario, deve essere sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto nella sede della Fondazione. Ogni Donatore ha diritto di consultare il verbale.Consiglio di amministrazione

Art.28 Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri da 5 (cinque) a 9 (nove) nominati da un Comitato di Nomina. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione resta invariato per tutta la durata del mandato.

Art. 29 I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio di durata del loro mandato e possono essere rieletti. I componenti, in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, possono venire sostituiti per cooptazione, dal Presidente del consiglio di amministrazione, che li sceglie fra coloro che sono iscritti nell’albo dei donatori.La carica di tali membri cooptati sarà limitata al periodo residuo del triennio.

Art.30 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e restano in carica fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2007 (duemilasette)Successivamente i membri verranno nominati dal Comitato di Nomina fra le persone elencate nell’albo dei Donatori.

Art.31 Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente e il segretario generale.

Art.32 Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

a) dal Presidente, almeno una volta per semestre;

b) dai sindaci disgiuntamente quando nell’espletamento del loro incarico rilevino gravi irregolarità;

c) da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art.33 Il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato:

a) dal Presidente, attraverso lettera, fax o convocazione di posta elettronica inviata almeno 8 giorni prima della data della riunione. Le spese d’invio graveranno sul bilancio della Fondazione purché regolarmente documentate;

b) dai sindaci, anche disgiuntamente, attraverso l’invio di lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della data della riunione;

c) da almeno un terzo dei suoi componenti, attraverso l’invio di lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della data della riunione.L’avviso di convocazione dovrà contenere la data, l’ora, il luogo, l’ordine del giorno e la firma leggibile del Presidente e/o dei convocanti.Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se vi partecipano, almeno la maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza dei voti presenti.

Art.34 Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo dell’anno seguente entro il mese dì dicembre dell’anno in corso ed entro il 31 (trentuno) maggio il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all’esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art.35 Per ogni riunione del consiglio di amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario Generale.

Art.36 Al Consiglio di Amministrazione è demandata l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.Lo stesso Consiglio è tenuto a presentare periodicamente una relazione annuale al Comitato di Nomina sulla attività della Fondazione, con particolare riguardo alle previsioni e alla gestione del bilancio nonché alle funzioni esercitate dal Collegio Sindacale.

Art.37 Il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle sue funzioni può deliberare in merito a:

a) eventuali variazioni da apportare allo statuto con le maggioranze qualificate previste dal codice civile;

b) la costituzione di uno o più comitati tecnico—scientifici per la valutazione di progetti scientifici. I componenti di ciascun comitato tecnico—scientifico durano in carica due anni e possono essere rieletti;

c) l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

d) il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

e) eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;

f) la costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione e il funzionamento;

g) la nomina e il licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;h) l’istituzione e l’ordinamento degli uffici della Fondazione;i) tutte le iniziative compatibili con quanto previsto dalle finalità previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Il Vice Presidente Art.38 Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri, e dura in carica 3 (tre) anni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Il Segretario Generale Art.39 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri. Attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Predispone gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo accompagnati da una relazione annuale sulle attività realizzate e/o progettate.

Art.40 Il Segretario Generale funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive con il Presidente.Dirige e coordina gli uffici della Fondazione, è capo del personale dipendente della stessa e coordina inoltre i volontari. Predispone le proposte per i programmi di attività della Fondazione e ne dà loro esecuzione, dopo che gli stessi siano stati deliberati dal Consiglio di amministrazione.E’ responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione. Coordina e controlla le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o borse della Fondazione. Oltre a quanto sopra specificato compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione attinenti la gestione.

Collegio dei Sindaci Art.41 Tutti i membri del Collegio Sindacale vengono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo e restano in carica fino all’approvazione del            bilancio dell’esercizio 2007(duemilasette).

Art.42 Il Comitato di Nomina nomina i componenti il Collegio dei Sindacì individuandone il presidente fra quelli iscritti all’apposito Albo dei dottori commercialisti.

Art.43 Il Collegio dei Sindaci è composto da:a) tre Sindaci effettivib) due supplenti.

Art.44 Almeno uno dei Sindaci effettivi deve essere iscritto all’apposito albo dei dottori commercialisti.

Art.45 I membri del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica statutaria.

Art.46 Al collegio dei Sindaci è affidato il controllo della gestione amministrativa, della regolare tenuta delle scritture contabili e del bilancio della Fondazione. Il Collegio dei Sindaci vigila inoltre sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamenti.Detto organo entro il 30 (trenta) del mese di giugno di ogni anno deve redigere una relazione periodica sulla propria attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art.47 I membri effettivi del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.Liquidazione o estinzione

Art.48 In Caso di liquidazione o estinzione per qualsiasi causa, della Fondazione, o comunque in caso di accertata impossibilità a conseguire gli scopi indicati negli articoli 3,4,5,6,7 e 8, il patrimonio netto residuo dell’Ente sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, corna 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’ente destinatario del patrimonio netto residuo della Fondazione dovrà inoltre avere come propria attività il sostegno a persone in situazione di difficoltà e amministrerà il patrimonio ad esso devoluto, curando il raggiungimento delle finalità della Fondazione e ricordando, nelle iniziative a tal fine assunte, il nome di Alvise Marotta.Dipendenti, collaboratori e volontari

Art.49 La Fondazione può assumere dei dipendenti nei limiti previsti dalla Legge 460/97; i rapporti tra la Fondazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge; i dipendenti sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art.50 La Fondazione può, inoltre, giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo; i rapporti tra la Fondazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art.51 La Fondazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza dei contratti stipulati.

Art.52 La Fondazione può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.Norma finaleArt.53 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti e in particolare quelle specifiche che regolano il volontariato ed in particolare, qualora non citato, quantostabilito nel D.L. del 4.12.1997, n0 460, art.l0, comma 1, sub b),c),d),e),f),g),h),i).F.TO:

Umberto Marrotta  ”  

Renata Boni  ”  

Pierpaolo Cagnin  ”  

Federico Marchiori  ”  

Alessandro Pegoraro  ”  

Fabio Molin  ”  

Giancarlo Dolfin  ”  

Matteo Boni  ”  

Stefano Menegante  ”  

Vio Iride, teste  ”  

Emanuela Pattarello, teste “

Lucia TIRALOSI notaio (L.S.).

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IL TUO CINQUE PER MILLE

The choice of destination of 5 per thousand and that of 8 per thousand are not alternatives to each other and do not determine higher taxes to be paid. The taxpayer who receives the CUD and who is not required to submit the Single form or does not intend to submit the form. 730, as he has no other taxable income, can deliver to the employer only the 5 per thousand destination form, in the same ways and terms as those provided for 8 per thousand.