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Materiale legale sullo status di Onlus di Alma
Qui sotto potrete trovare la documentazione rilasciata dall'agenzia delle entrate, direzione Regionale del Veneto, in data 23.02.05, che dichiara l'acquisizione del titolo ONLUS della Fondazione Alvise Marotta Onlus. [Documento originale Onlus]
Il significato del titolo ONLUS
L'Art.1 dello Statuto della Fondazione recita testualmente: E’ costituita la "FONDAZIONE ALVISE MAROTTA ONLUS", Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
Da Wikipedia: gli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460, introducono una nuova sigla: ONLUS "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale". Sono considerate Onlus le associazioni, indipendentemente dalla loro forma giuridica riconosciuta o meno, i comitati, le fondazioni, le società cooperative di utilità sociale i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che prevedano in maniera direttamente espressa lo svolgimento di almeno una delle seguenti attività:
- assistenza sociale e socio sanitaria
- assistenza sanitaria
- beneficienza
- istruzione
- formazione
- sport dilettantistico
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico
- tutela e valorizzazione dell'ambiente
- promozione della cultura e dell'arte
- tutela dei diritti civili
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Caratteristica saliente è che l'obiettivo statutario preveda espressamente l'esclusivo perseguimento di finalità e solidarietà sociale, con svolgimento di attività a favore di terzi - e non esclusivamente a favore degli associati iscritti. L'Art.1 dello Statuto dichiara che la Fondazione ALMA si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Vantaggi
Nuova deducibilità fiscale delle donazioni previste dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005.
La liberalità in denaro erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima dii 70.000 euro annui in base all'art. 14 Decreto 35, convertito in Legge n. 80, 14/05/05. Condizione necessaria: il pagamento deve avvenire o per banca o per posta. [Agevolazioni Fiscali per i Donatori]
Normative
Per ulteriori approfondimenti si vedano le seguenti leggi:
- Decreto legislativo n. 460 del 04.12.97
- "Legge-quadro sul volontariato" Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n.196)
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